Linee Guida Confindustria
All’esito di un ampio e approfondito lavoro di riesame, Confindustria ha completato i lavori di aggiornamento delle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.
La nuova versione adegua il precedente testo del 2008 alle novità legislative, giurisprudenziali e della prassi applicativa nel frattempo intervenute, mantenendo la distinzione tra le due Parti, generale e speciale.
In particolare, le principali modifiche e integrazioni della Parte generale riguardano: il nuovo capitolo sui lineamenti della responsabilità da reato e la tabella di sintesi dei reati presupposto; il sistema disciplinare e i meccanismi sanzionatori; l’organismo di vigilanza, con particolare riferimento alla sua composizione; il fenomeno dei gruppi di imprese.
La Parte speciale, dedicata all’approfondimento dei reati presupposto attraverso appositi case study, è stata oggetto di una consistente rivisitazione, volta non soltanto a trattare le nuove fattispecie di reato presupposto, ma anche a introdurre un metodo di analisi schematico e di più facile fruibilità per gli operatori interessati. Come previsto dallo stesso D. Lgs. n. 231/2001 (art. 6, co. 3), il documento è stato sottoposto al vaglio del Ministero della Giustizia che lo scorso 21 luglio ne ha comunicato l’approvazione definitiva. (fonte: sito Confindustria)
- Pubblicato il news
231 e “Legge Salva Olio”
Il legislatore “231”, già da un anno e mezzo, ha deciso di rafforzare la tutela di uno dei prodotti italiani di eccellenza.
In realtà, gli enti operanti nell´ambito della filiera degli oli extra vergini di oliva già rientravano nella sfera di applicazione del D.lgs. 231/2001, ma la novità apportata dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 9 “Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini” (c.d. Legge Salva Olio, in vigore dal 1° febbraio 2013) implica l´ampliamento del “catalogo 231” in caso di commissione di taluni reati da parte dei succitati enti. L´art. 12 della Legge, nell´introdurre alcune nuove fattispecie nel novero dei reati presupposto, ha anche riconfermato (forse senza bisogno) sei ipotesi delittuose già previste dal Decreto 231 in materia di delitti di falsità in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis) e di delitti contro l´industria e il commercio (art. 25-bis 1).
La novità assoluta riguarda i c.d. reati di frode sanitaria ovvero i delitti di adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.), di commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.) e di commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.) che dal 1° febbraio 2013, pertanto, rientrano fra i reati che fondano la responsabilità amministrativa degli enti. Già “a catalogo”, invece, sono i reati di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.), di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.), di frode nell´esercizio del commercio (art. 515 c.p.), di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) e di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.). Rimane da chiedersi quali saranno le sanzioni applicabili ai suddetti enti (quanto meno con riferimento alle ipotesi delittuose di nuova introduzione), posto che l´art. 12 della c.d. Legge Salva Olio nulla prevede a riguardo.
- Pubblicato il news
Compro oro
Un interessante caso di responsabilità 231.
La Guardia di Finanza di Napoli ha recentemente eseguito l´arresto di due imprenditori operanti nel settore del ‘compro oro´, per l´ipotesi di riciclaggio di notevoli quantitativi di oro usato di provenienza illecita.
Secondo la Procura di Nola, gli indagati registravano acquisti leciti in misura superiore a quella reale, così da giustificare l´introito di preziosi acquisiti illegalmente da altre fonti.
I due ‘ripulivano´ così ingentissimi quantitativi di oro, vendendoli a prezzi competitivi a fonderie situate su tutto il territorio nazionale e conseguendo, al contempo, importanti vantaggi fiscali.
Una nota diffusa dalla GdF dà conto del sequestro preventivo per equivalente operato a carico degli indagati per un importo vicino ai 5 milioni di euro, pari al profitto ricavato dal reato.
Il provvedimento ablatorio ha peraltro colpito anche uno degli enti gestito dagli indagati.
L´applicazione del Decreto 231, ed in particolare dell´ipotesi prevista dall´art. 25-octies, ha consentito il sequestro di beni di pertinenza della società in questione per ammontare ancora ignoto ma pari, in sostanza, al vantaggio realizzato dall´ente grazie all´operazione illecita descritta.
L´evoluzione delle vicende cautelari a carico dell´ente, e l´eventuale fase di giudizio successiva, forniranno spunti di sicuro interesse con riferimento all´applicazione della normativa di cui al Decreto. Stando infatti a quanto sinora riportato dalla stampa, l´ente gestito dagli indagati fa parte di una società consortile per azioni che raccoglie oltre 400 aziende del settore dei preziosi, alcune delle quali attualmente indagate nell´ambito della maxi inchiesta denominata ‘Fort Knox´ in ordine ai reati di associazione per delinquere, riciclaggio, ricettazione, frode fiscale ed esercizio abusivo del commercio di oro.
Potrebbe dunque accadere che la Magistratura partenopea si trovi ad affrontare un argomento piuttosto spinoso: l´applicazione del Decreto 231 alle società consortili e, più in generale, alle associazioni temporanee di imprese.
È stato infatti correttamente affermato che ‘tali forme di connessioni tra imprese, funzionali al perseguimento di un comune interesse, pur non definendosi un gruppo in senso tecnico, possono giungere in sede interpretativa ad una sostanziale equiparazione in punto di disciplina – di cui al Decreto – alla realtà dei gruppi.
Ne consegue, dunque, un rischio concreto di risalita della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 dalle consorziate alla società consortile di riferimento in caso vi sia tra queste ‘reciproca cointeressenza e salva l´ipotesi in cui la società consortile abbia predisposto un Modello ‘che preveda non solo rischi specifici dell´attività che svolge, ma anche rischi da “rapporti con le società consorziate”, primo tra tutti il rischio di associazione per delinquere. (Fonte: aodv231.it)
- Pubblicato il news